Capo IV
Art. 59
In vigore dal 21 mar 1998
Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.
In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti presentano alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro una relazione sulle cause dell'infortunio, che è unita al processo verbale dell'inchiesta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-59