Capo IV
Art. 63
In vigore dal 28 ott 1965
In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga fondata la domanda dispone che sia praticata l'autopsia con la maggiore tempestività. Le parti interessate possono delegare un medico di fiducia per assistervi.
Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e liquidate nella misura e con la procedura previste nel terzo comma dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-63