Art. 67
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-67
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La disposizione stabilisce che gli assicurati mantengono il diritto di ricevere le prestazioni dall'Istituto assicuratore. Questo diritto spetta pienamente anche se il proprio datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi previsti dalla legge. L'erogazione dei servizi e delle tutele è quindi garantita a prescindere dalla regolarità della posizione del datore di lavoro.
La norma mira a tutelare i lavoratori assicurati, garantendo loro le prestazioni previste anche in caso di inadempienza del datore di lavoro. In questo modo si evita che le colpe o le omissioni datoriali ricadano negativamente sui diritti del lavoratore.
La norma si applica ai lavoratori assicurati, ai datori di lavoro soggetti agli obblighi di legge e all'Istituto assicuratore.
Un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro, ma si scopre che la sua azienda non ha adempiuto agli obblighi assicurativi stabiliti. L'Istituto assicuratore è comunque tenuto a erogargli tutte le prestazioni a cui ha diritto. Il lavoratore non perde alcuna tutela a causa dell'inadempimento del proprio datore.
La norma richiama l'esistenza degli obblighi a carico del datore di lavoro stabiliti nel titolo della legge, senza specificare ulteriori adempimenti o sanzioni nel testo dell'articolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.