Capo V

Art. 67

In vigore dal 28 ott 1965
Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-67

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