Capo V

Art. 71

In vigore dal 28 ott 1965
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-71

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