Capo V

Art. 66

In vigore dal 28 ott 1965
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; 2) una rendita per l'inabilità permanente; 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-66

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