Capo IV

Art. 64

In vigore dal 28 ott 1965
L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al pretore l'accertamento d'urgenza con il procedimento e con le norme di cui agli articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile ed all' del Codice di procedura penale. Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-64

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