Capo IV

Art. 58

In vigore dal 18 lug 1998
Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall', devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennità nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51. 58a È parimenti corrisposta un'indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le presenti modifiche diventano efficaci "decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto "a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-58

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