Capo IV

Art. 57

In vigore dal 21 mar 1998
L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta è comunicata, a cura della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore. L'inchiesta è fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro. Qualora non siano presenti, nè rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali è avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato. la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro ha inoltre facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-57

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