Capo IV

Art. 55

In vigore dal 21 mar 1998
Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorità marittima o dall'autorità consolare che ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle forme e con la procedura stabilite dagli articoli da 578 a 5554 del Codice della navigazione. Per le spese relative alla inchiesta si provvede in conformità degli del presente decreto. Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del Lavoro del luogo dove è situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed all'Istituto assicuratore. Su richiesta dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorità marittima o consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile un'inabilità superiore ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta è a carico dell'Istituto assicuratore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-55

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