Art. 59
Capo IV

Art. 59

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In vigore dal 21 mar 1998
Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti. In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti presentano alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro una relazione sulle cause dell'infortunio, che è unita al processo verbale dell'inchiesta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-59