Disposizioni preliminari
Art. 15
In vigore dal 16 nov 1978
Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) numero 754/76 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 25 marzo 1976, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana sono ammesse all'importazione definitiva senza il pagamento dei diritti di confine diversi da quelli contemplati nel predetto regolamento.
L'esenzione è accordata alle condizioni indicate nel primo comma dell', nell' e nel secondo comma dell' del suddetto regolamento, considerando i richiami al territorio doganale della Comunità come riferiti al territorio doganale della Repubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-15