Disposizioni preliminari
Art. 17
In vigore dal 16 nov 1978
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 221 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, determinati prodotti possono essere ammessi, quando si esportano, alla restituzione del dazio e di altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.
Con le stesse norme possono essere modificate, o abrogate le concessioni accordate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-17