Disposizioni preliminari

Art. 14

In vigore dal 31 dic 1992
1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformità alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall' e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983. 2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 23 dicembre 1975, n. 690 ha disposto (con l'art.1) che "All'art. 14, numero 3), delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente punto III): "III) merci che formano oggetto di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale, effettuate fra privati e destinate all'uso personale o familiare dei destinatari, con esclusione dei generi di consumo di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente punto II). Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, determina, in conformita' delle disposizioni adottate nella materia dai competenti organi comunitari, le condizioni ed i limiti di ammissione alla franchigia delle merci di cui al precedente comma"".
  • Il D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Art. 14, paragrafo 3) - il punto II e' sostituito dal seguente: "II) altri oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con se' o nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale; a tali effetti per bagaglio personale si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore e' in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo nonche' quelli che presenta in un secondo momento e che risultino essere stati registrati come bagaglio appresso, al momento della partenza, presso l'impresa che ha curato il trasporto. Per i seguenti generi di consumo l'esenzione e' limitata a quantitativi determinati: a) prodotti del tabacco; b) bevande alcooliche; c) profumi e acque da toletta; d) caffe' e relativi estratti ed essenze; e) te' e relativi estratti ed essenze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilisce, in conformita' delle disposizioni adottate in materia dai competenti organi comunitari, le condizioni di ammissione alla franchigia di cui ai precedenti commi ed i relativi limiti di quantita' e di valore. Sono fatte salve le diverse disposizioni stabilite con regolamenti comunitari".
  • La L. 26 novembre 1992, n. 479 ha disposto (con l'art.1, comma 3) che "I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, devono essere adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-14

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