Disposizioni preliminari

Art. 13

In vigore dal 16 nov 1978
Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocità, gli oggetti destinati: a) all'uso ufficiale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari; b) all'uso personale ed esclusivo degli agenti diplomatici accreditati in Italia e dei funzionari consolari stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia, nonché dei loro familiari conviventi; c) all'uso personale ed esclusivo dei cittadini stranieri impiegati in Italia nei servizi amministrativi e tecnici delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei loro familiari conviventi, limitatamente agli oggetti importati in occasione della loro prima immissione in funzione. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, stabilisce i limiti e le modalità di applicazione del precedente comma e, nel quadro degli accordi con i singoli Paesi concernenti le relazioni diplomatiche e consolari, può a condizione di reciprocità estendere l'esenzione di cui al punto c) agli oggetti diversi da quelli importati in occasione della prima immissione in funzione nonché prevedere, per gli oggetti ammessi alla franchigia in base alle disposizioni del presente articolo, il mantenimento della franchigia stessa in caso di cessione a terzi che comporti la cessazione della destinazione agevolata.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229 ha disposto (con l'art.10) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1970.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-13

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