Disposizioni preliminari

Art. 8

In vigore dal 1 lug 1965
L'applicazione della tariffa doganale non esonera dall'osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci. Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere rispedite all'estero a spese del proprietario. Parimenti a spese del proprietario, debbono essere rispedite all'estero o distrutte, nel termine, prefisso dall'autorità competente, le merci che dall'autorità sanitaria sono giudicate nocive alla salute pubblica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-8

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