Disposizioni preliminari
Art. 5
In vigore dal 1 lug 1965
Salvo particolari disposizioni, i pezzi di merci i quali, assieme riuniti, costituiscano un determinato oggetto, anche incompleto, quando siano presentati insieme allo sdoganamento e siano compresi nella stessa dichiarazione, o anche in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, si tassano come l'oggetto che sono destinati a formare, anche se siano contenuti in colli diversi, o formino colli diversi, oppure siano alla rinfusa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-5