Disposizioni preliminari

Art. 1

In vigore dal 12 set 1981
DISPOSIZIONI PRELIMINARI . I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci avariate, tassate sul valore, questo può essere determinato tenuto conto dello stato di avaria. Il proprietario della merce giunta dall'estero avariata, può optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla Dogana. Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, può essere concessa se non in virtù di una legge. ---------------------- È sospesa temporaneamente l'appllcazlone del dazio per i materiali da trasporto, da comunicazione, di casermaggio e di equipaggiamento, importati direttamente dall'Amministrazione della Difesa e per i materiali da trasporto e da comunicazione importati direttamente dal Corpo della Guardia di Finanza. È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazi di importazione sui materiali, apparecchiature, attrezzature e relative parti che siano necessarie per lo studio, per la costruzione e l'esercizio dei reattori nucleari e siano diversi da quelli formanti oggetto del mercato comune della Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), e che non possono essere forniti dall'industria nazionale. La sospensione sarà concessa previo accertamento - da parte di apposita Commissione interministeriale - della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente comma. È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio di importazione per i maccbinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di armamenti speciali e relative parti ed accesori, che rientrano nelle commesse per la difesa. La sospensione daziaria sarà concessa dal Ministero delle finanze - Direzione Generale delle Dogane e II.II. - previo accertamento svolto d'intesa con il Ministero dell'industria commercio e artigianato. La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, già ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva. Prodotti destinati ad alcune categorie di navi. La riscossione del dazi è sospesa per i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nel seguente prospetto, per la loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di tali navi: --------------------------------------------------------------------- NUMERO | DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI --------------------------------------------------------------------- | 89.01 | Navi non comprese nelle altre voci di questo | Capitolo: | A. navi da guerra | B. altre: | I. navi per la navigazione marittima 89.02 | Rimorchiatori 89.03 | Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, | pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione | ha carattere accessorio rispetto alla loro | funzione principale; bacini gallegianti: | A. per la navigazione marittima Ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti, la concessione di questa sospensione è subordinata alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. La predetta sospensione non si applica ai prodotti destinati ai rimorchiatori a spinta, qualunque sia la classificazione tariffaria di tali rimorchiatori.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 27 dicembre 1969, n. 1214 ha disposto (con l'art.1) che le modifiche avranno efficacia dal 1 luglio 1968. Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "Le disposizioni preliminari alla tariffa, la tariffa stessa ed i relativi allegati, sono ulteriormente modificati come indicato nelle annesse tabelle D, E ed F e relativi allegati, firmati dal Ministro per le finanze. Le decorrenze delle modificazioni e il periodo di validita', per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nelle predette tabelle e relativi allegati".
  • Il D.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 ha disposto (con l'art.1, comma 1, numero 1) che "Nell'art. 1, punto 4, le parole: "articoli 24, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 152, 165 e 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43". La nota (4) in calce allo stesso articolo e' soppressa".
  • Il D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Art. 1 - la nota (2) al paragrafo 5 e' soppressa".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-1

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