Disposizioni preliminari
Art. 2
In vigore dal 16 nov 1978
Agli effetti doganali, fuori dei casi disciplinati dai regolamenti delle Comunità europee e semprechè non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni od accordi internazionali, si considera come Paese di origine delle merci quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione industriale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-2