Disposizioni preliminari

Art. 2

In vigore dal 16 nov 1978
Agli effetti doganali, fuori dei casi disciplinati dai regolamenti delle Comunità europee e semprechè non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni od accordi internazionali, si considera come Paese di origine delle merci quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione industriale.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-2

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