Disposizioni preliminari
Art. 10
In vigore dal 1 lug 1965
A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposti speciali diritti di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che abbiano stabilito, per talune merci di terzi Stati, un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-10