Disposizioni preliminari

Art. 9

In vigore dal 1 lug 1965
Le merci originarie o provenienti da paesi nei quali i mezzi di trasporto o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravami, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, or con formalità aventi per effetto di ostacolare l'importazione o il transito delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi sino al 50 per cento dell'aliquota stabilita dalla tariffa doganale. Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore. Inoltre, determinate merci straniere possono, per reciprocità, essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalità di qualsiasi specie, identici od analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-dp-9

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