Art. 7

In vigore dal 27 mar 2012
È ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una pensione normale indiretta o di riversibilità conseguita per servizi prestati dal dante causa alle dipendenze delle Amministrazioni o degli Enti radicati nell', salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;758#art-7

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