Art. 9

In vigore dal 27 mar 2012
Salvo il disposto del precedente , tutte le disposizioni vigenti in materia di cumulo di una pensione o di un assegno equivalente non privilegiati con un trattamento di attività, in relazione ai servizi indicati nell', o nei casi di cui al primo comma dell', sono abrogati ad eccezione di quanto stabilito nell'ultimo comma dell'. Nulla è innovato per quanto attiene ai trattamenti di quiescenza privilegiati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;758#art-9

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