Art. 10

In vigore dal 27 mar 2012
Il presente decreto ha effetto dal 1 marzo 1960. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1965 SARAGAT MORO - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 52. - VILLA

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;758#art-10

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