Art. 5

In vigore dal 27 mar 2012
Nei confronti del personale che alla data da cui ha effetto il presente decreto sia in servizio in una delle posizioni previste dal precedente e che sia titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente all'immissione nell'attuale posizione di impiego, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo, salvo che il personale stesso opti per la disciplina prevista dall' del presente decreto. L'opzione deve essere esercitata entro il 31 agosto 1966.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;758#art-5

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