Art. 2

In vigore dal 27 mar 2012
In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell', qualora sia ammessa la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio ai fini del trattamento di quiescenza, il personale interessato può optare per tale ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dalle relative norme. La domanda di opzione deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto; il termine decorre dalla data da cui ha effetto il presente decreto per coloro che siano in servizio alla, data stessa. Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio. All'atto della cessazione del nuovo rapporto, compete il trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme relative all'ultimo impiego. Tale trattamento non può essere comunque inferiore a quello che sarebbe spettato in dipendenza del precedente servizio. Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalità contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra indicati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;758#art-2

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