Art. 6
In vigore dal 27 mar 2012
In tutti i casi di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiore a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;758#art-6