Art. 8
In vigore dal 27 mar 2012
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonché nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell', siano a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria o di fondi istituti presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.
Le disposizioni del presente decreto non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 552) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 4)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 2)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;758#art-8