Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo VII
Art. 40
In vigore dal 20 ago 1965
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini italiani residenti all'estero possono tramite la autorità competenti essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione, all'istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio, che sia riconosciuto equivalente al titolo di cui all' del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente .
Sull'ammissione all'esame decide il direttore previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-40