Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo VII
Art. 41
In vigore dal 20 ago 1965
L'istituto può consentire la frequenza temporanea agli stranieri che, tramite le autorità competenti ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo dal Consiglio direttivo e dal Ministero della pubblica istruzione siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.
Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma sole un certificato di frequenza con la certificazione della relativa durata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-41