Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo VII

Art. 43

In vigore dal 20 ago 1965
Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono: a) ammonizioni; b) rimprovero scritto; c) interdizione temporanea da uno o più corsi; d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle sessioni; e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita della sessione di esami; f) esclusione definitiva dall'Istituto. L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito lo studente nella sua discolpa. Le punizioni di cui alle lettere c), d), e), f), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore. L'allievo deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso. Delle punizioni di cui alle lettere b), e), a), e), deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente, della applicazione della sanzione, di cui al a lettera f) viene data comunicazione a tutti gli Atenei ed Istituti superiori della Repubblica. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo