Art. 43
Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo VII

Art. 43

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In vigore dal 20 ago 1965
Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono: a) ammonizioni; b) rimprovero scritto; c) interdizione temporanea da uno o più corsi; d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle sessioni; e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita della sessione di esami; f) esclusione definitiva dall'Istituto. L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito lo studente nella sua discolpa. Le punizioni di cui alle lettere c), d), e), f), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore. L'allievo deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso. Delle punizioni di cui alle lettere b), e), a), e), deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente, della applicazione della sanzione, di cui al a lettera f) viene data comunicazione a tutti gli Atenei ed Istituti superiori della Repubblica. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-43