Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo VII
Art. 43
43 / 64In vigore dal 20 ago 1965
Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:
a) ammonizioni;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o più corsi;
d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle sessioni;
e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita della sessione di esami;
f) esclusione definitiva dall'Istituto.
L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito lo studente nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere c), d), e), f), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), e), a), e), deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente, della applicazione della sanzione, di cui al a lettera f) viene data comunicazione a tutti gli Atenei ed Istituti superiori della Repubblica.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-43