Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo V

Art. 36

In vigore dal 20 ago 1965
Ove un professore sia, per legittimi motivi, impedito ad attendere alle mansioni del suo ufficio, deve tenerne informato l'Ufficio di direzione. Quando l'assenza di un professore incaricato, determinata da motivi di salute o da altro legittimo impedimento abbia a protrarsi notevolmente, il direttore può proporre al Consiglio di amministrazione, la nomina di un supplente. La spesa per la supplenza è a carico del bilancio dell'Istituto per non otre dodici lezioni all'anno; ove l'assenza del professore incaricato si protragga oltre le venti lezioni consecutive l'incarico sarà revocato. Il direttore non può autorizzare i professori ad assentarsi se non per la durata massima di dodici giorni e per giustificati motivi. Se l'assenza dovesse durare più a lungo l'autorizzazione dovrà essere chiesta al Consiglio d'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-36

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