Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo IV

Art. 31

In vigore dal 20 ago 1965
Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento, un internato, sia maschile che femminile, che assicuri, allo studente vitto ed alloggio. Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo