Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo IV
Art. 31
In vigore dal 20 ago 1965
Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento, un internato, sia maschile che femminile, che assicuri, allo studente vitto ed alloggio.
Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-31