Art. 31
Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo IV

Art. 31

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In vigore dal 20 ago 1965
Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento, un internato, sia maschile che femminile, che assicuri, allo studente vitto ed alloggio. Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-31