Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo IV

Art. 27

In vigore dal 20 ago 1965
Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo giustificati motivi di impedimento, un periodo estivo presso colonie, campeggi e parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo