Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo IV
Art. 29
In vigore dal 20 ago 1965
L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.
Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salve quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione del pronto soccorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-29