Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo IV

Art. 28

In vigore dal 20 ago 1965
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese della divisa di rappresentanza, del corredo sportivo prescritto, secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto, nonché dei libri di testo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-28

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