Art. 27
Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo IV

Art. 27

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In vigore dal 20 ago 1965
Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo giustificati motivi di impedimento, un periodo estivo presso colonie, campeggi e parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-27