Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo III

Art. 22

In vigore dal 20 ago 1965
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria. Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico addestrativo di cui all'. Gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame alla fine dell'intero corso. Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami. Per essere ammessi agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed avere raggiunto durante l'anno almeno tre quarti delle presenze, sia alle lezioni, sia alle esercitazioni e sempre che le assenze siano motivate da impedimenti legittimi e giustificativi. Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che non ha superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi compresi nelle voci 2), 3) e 4) del gruppo b) non è ammesso all'iscrizione dell'anno successivo. Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti secondo il piano di studi riportato nel precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-22

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