Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo III

Art. 18

In vigore dal 20 ago 1965
Il concorso di ammissione comprende: a) una visita medica collegiale intesa, ad accertare l'idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto; b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisicosportiva; c) una prova scritta di cultura generale; L'inidoneità alla visita medica esclude l'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude l'ammissione alla prova scritta. La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti che, a loro volta, sono preposti rispettivamente: 1) alla Sottocommissione per la visita medica; 2) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisico-sportiva; 3) alla Sottocommissione per la prova scritta. La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto la Idoneità in base all'esito complessivo delle prove, è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore. I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili. L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti a concorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo