Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 20 ago 1965
Il concorso di ammissione comprende:
a) una visita medica collegiale intesa, ad accertare l'idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisicosportiva;
c) una prova scritta di cultura generale;
L'inidoneità alla visita medica esclude l'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude l'ammissione alla prova scritta.
La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:
1) alla Sottocommissione per la visita medica;
2) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisico-sportiva;
3) alla Sottocommissione per la prova scritta.
La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto la Idoneità in base all'esito complessivo delle prove, è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.
I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti a concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-18