Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 20 ago 1965
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo il dirigente tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attività dei gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;
c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnicosportive, proponendo ai competenti organi l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi nazionali ed esteri;
e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi e didattici per i corsi di preparazione e perfezionamento che; a norma dell' del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in località fuori della sede dell'Istituto;
g) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi alle attività ginnico-sportive e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico addestrativo;
h) propone ai direttore la scelta degli insegnamenti e degli istruttori per le esercitazioni pratiche ed integrative.
Al dirigente tecnico sarà corrisposta sul bilancio dello Istituto una indennità di carica, a giudizio del Consiglio di amministrazione.
Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-14