Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 20 ago 1965
Il Consiglio direttivo:
a) coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate;
b) propone al Consiglio d'amministrazione eventuali modifiche dello statuto, nonché delle norme e dei regolamenti interni relativi all'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
c) delibera sui programmi degli insegnamenti e sulla adozione dei libri di testo per le varie materie;
d) propone al Consiglio d'amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche nei limiti degli stanziamenti deliberati dal Consiglio d'amministrazione;
e) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore ed esprime il parere sulla nomina del dirigente tecnico;
f) richiede al Consiglio d'amministrazione la conferma o il conferimento degli incarichi degli assistenti;
g) stabilisce, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, nonché dei corsi speciali di cui all';
h) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;
i) stabilisce il calendario generale dell'Istituto, per quanto riguarda la durata e lo svolgimento dei corsi, nonché i relativi programmi, l'orario dei singoli insegnamenti e il diario delle sessioni di esami;
l) propone all'approvazione del Consiglio d'amministrazione il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto, da pubblicarsi, dopo l'approvazione stessa, a cura del direttore, secondo il numero dei posti determinati annualmente, dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio d'amministrazione;
m) delibera sulla composizione delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;
n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando occorra.
Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno la metà + 1 dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del direttore dell'Istituto. L'ordine del giorno comunicato al consiglieri per Iscritto almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza.
Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono esercitate dal segretario dell'Istituto, che ne redige e custodisce i verbali, firmati da lui e dal direttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-10