Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo III
Art. 19
In vigore dal 20 ago 1965
Entro i primi due mesi di permanenza nell'istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecniche addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consigilo direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-19