Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo V
Art. 35
In vigore dal 20 ago 1965
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario prestabilito per le elezioni e le esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonché di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.
I professori del gruppo tecnico addestrativo, inoltre, hanno l'obbligo di seguire i reparti durante le esecuzioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale, si trasferiscono temporaneamente in sede e località diverse da quelle abituali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-35