Art. 35
Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo V

Art. 35

35 / 64
In vigore dal 20 ago 1965
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario prestabilito per le elezioni e le esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonché di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati. I professori del gruppo tecnico addestrativo, inoltre, hanno l'obbligo di seguire i reparti durante le esecuzioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale, si trasferiscono temporaneamente in sede e località diverse da quelle abituali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-35