Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo VII
Art. 44
In vigore dal 20 ago 1965
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal Consiglio d'amministrazione dello Istituto, che non potrà essere comunque inferiore a quella determinata per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali.
La tassa di diploma è devoluta all'erario.
Per la ripartizione di ogni esame di profitto lo studente deve pagare, ogni qualvolta si presenti, una sopratassa di lire cinquecento; per la ripetizione dell'esame di diploma, una sopratassa di lire diecimila.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-44