Statuto Istituto superiore di educazione fisica Palermo›Titolo VII
Art. 45
In vigore dal 20 ago 1965
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-45