Art. 45
Statuto Istituto superiore di educazione fisica PalermoTitolo VII

Art. 45

45 / 64
In vigore dal 20 ago 1965
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-15;940#art-sis-45