Art. 6
In vigore dal 24 mar 1965
I provvedimenti del Commissario del Governo sono definitivi.
Il controllo su di essi, in quanto prescritto, è esercitato in via decentrata dalla Ragioneria regionale dello Stato e dalla Delegazione regionale della Corte dei conti, competenti per territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;99#art-6