Art. 6

In vigore dal 24 mar 1965
I provvedimenti del Commissario del Governo sono definitivi. Il controllo su di essi, in quanto prescritto, è esercitato in via decentrata dalla Ragioneria regionale dello Stato e dalla Delegazione regionale della Corte dei conti, competenti per territorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;99#art-6

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