Art. 3

In vigore dal 24 mar 1965
Al Commissario del Governo nella Regione spettano il rango ed il trattamento economico di cui al coefficiente 970 indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'alloggio di servizio, nonché Tina indennità di carica ed una indennità di rappresentanza nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Le funzioni di prefetto di Trieste possono essere attribuite al Commissario del Governo nella Regione. Le spese per il personale e per il funzionamento dell'ufficio del Commissario del Governo sono a carico del bilancio dello Stato e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro fra gli oneri - relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con il comando presso detto ufficio di unità di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo Militare Alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, numero 1600. Alle spese per l'indennità di carica e di rappresentanza spettanti al Commissario del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio si provvede, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965, mediante riduzione del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;99#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo